La professione di Osteopata non è, ad oggi, regolamentata in Italia: non esiste un titolo abilitativo che costituisca presupposto necessario per il suo esercizio, non esiste un esame di Stato che permetta di ottenere l’abilitazione, non esiste un corrispondente albo cui sia necessario iscriversi.
Il 29 settembre 1989 due lungimiranti osteopati creano il Registro degli Osteopati d’Italia, un’associazione privata che, visto il crescente successo dell’Osteopatia, si propone di creare le prime regole, pur se obbligatorie, ovviamente solo a carico dei propri iscritti. Si stabilisce che per potersi iscrivere a questa associazione sarà necessario essere diplomati presso una scuola che ne rispetta i criteri formativi, stabiliti dal regolamento determinato dalla Commissione Didattica del Registro stesso, e si determina obbligatorio il rispetto del Codice Deontologico interno.
La situazione legislativa era completamente assente, ma, come verificabile in numerose sentenze, l’atteggiamento nei confronti degli osteopati risulta essere “tu esisti ma non sei normato” e non “tu non esisti”. Cosa fondamentalmente diversa è, infatti, “non esistere” rispetto al “esistere senza avere norme di riferimento” e questo rende la professione di Osteopata tranquillamente esercitabile. Due articoli della Costituzione, infatti, la tutelano perfettamente: l’art. 35 (la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme) e l’art. 41 (l’iniziativa economica privata è libera).
Nel corso degli anni si sono susseguite numerose iniziative legislative, delle quali si riportano solo le più importanti:
Ddl 447 19.05.2006 Massidda – Disciplina delle medicine non convenzionali
Ddl 1126 26.10.2006 Tomassini – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali
Pdl 874 23.05.2009 Lucchese – Disciplina delle medicine e delle pratiche non convenzionali
Pdl 4239 30.03.2011 Scilipoti – Riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria primaria
Pdl 4952 14.02.2012 Grimoldi e altri – Riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria primaria
Ddl 257 22.03.2013 Scilipoti – Riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria primaria
Pdl 1088 29.05.2013 Grimoldi – Riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria primaria
nessuna delle quali, però, ha mai visto la luce… traspare cioè un certo interesse della politica ma senza che questo abbia mai portato concreti frutti.
All’inizio del 2013 viene approvata la legge n. 4, che riguarda le c.d. “professioni non regolamentate”. Questa è apparsa la soluzione a tutti i problemi… riguarda, infatti, le professioni non organizzate in ordini o collegi e richiede l’iscrizione ad un’associazione a carattere professionale che stabilisca osservanza dei principi deontologici, formazione permanente dei propri iscritti e forme di garanzia a tutela degli utenti. Nei fatti, il R.O.I. avrebbe tutte le caratteristiche per rappresentare l’associazione così come richiesta. Obbligo per gli associati il contraddistinguere la propria attività in ogni documento o rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento agli estremi della legge. Basandosi la qualificazione della prestazione professionale su conformità a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN ed UNI, un gruppo di studio provvede, il 6 giugno 2013, ad elaborare e a far riconoscere la norma UNI 11492.
La norma UNI 11492, per la prima volta in un documento ufficiale, determina il concetto di OSTEOPATIA (disciplina scientifica che si colloca in ambito della salute e che agisce nel campo della prevenzione, della tutela e del ripristino della salute della persona con un approccio manuale) e di OSTEOPATA (figura professionale che opera nel campo della salute e che, sulla base di conoscenze ottenute attraverso un apprendimento formale o non formale, realizzato su modelli che fanno riferimento alle direttive della Organizzazione Mondiale della Sanità, valuta in autonomia sulla persona la presenza di disfunzione somatica, come definita dai principi osteopatici, ed effettua dei trattamenti manuali necessari al suo superamento).
A seguito dell’interrogazione parlamentare del 18 marzo 2014, a firma dell’on. Binetti, il sottosegretario del Ministero alla Sanità scrive che le attività svolte dall’osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie. E quindi, visto che la legge 4 esclude tassativamente la propria applicabilità alle professioni sanitarie, nei fatti il parere del ministero esclude la possibilità che la legge 4 regolamenti l’Osteopatia. Infatti la collegata norma UNI viene prima sospesa e poi, il 3 aprile 2014, ritirata senza sostituzione.
Giova qui ricordare che in politica le parole hanno sempre il loro peso fondamentale. Infatti il parere ministeriale non va inteso l’osteopatia è riservata alle esistenti professioni sanitarie come taluni avrebbero erroneamente voluto interpretare, ma che le attività rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie. Cioè che è indispensabile che venga istituita una nuova professione sanitaria accanto alle altre già esistenti.
Cancellata la legge 4/2013 si torna al passato: nessuna norma riguarda l’Osteopatia. Tu esisti ma non sei normato e non tu non esisti.
La storia recente vede, nel marzo 2014, un intervento del Ministro Lorenzin che sottolinea necessario il riconoscimento della professionalità della categoria degli osteopati, indica come il livello didattico raggiunto da alcune scuole sia pari a standard di livello europeo, annuncia che le sue intenzioni sono di cominciare un lavoro istruttorio e di confronto con le principali rappresentanze della professione di osteopata per una proposta normativa che istituisca in Italia la professione di osteopata, dichiara di voler garantire la dovuta dignità professionale ai numerosi operatori del settore, costretti a operare confrontandosi con un assetto normativo alquanto incerto.
Per questo motivo al DDL 1324 del 21 febbraio 2014 vengono presentati alcuni emendamenti che si prefiggono di stabilire le norme in merito alla professione di Osteopata, alla sua formazione ed all’eventuale riconoscimento del pregresso. Il DDL c.d. Lorenzin, dal nome del ministro primo firmatario, è in realtà un decreto omnibus occupandosi di Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale. Gli emendamenti, datati 31 luglio 2014, servirebbero a regolamentare tutta la professione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della formazione. Al momento il DDL Lorenzin si trova fermo in commissione bilancio, avendo previsto impegni di spesa che sono in attesa di approvazione.
Alla fine di luglio 2014, l’onorevole Binetti presenta la proposta di legge 2518 denominata istituzione della figura professionale dell’osteopata, che regolamenta la professione e prevede il riconoscimento di tutto il pregresso. (giova qui solo accennare che la differenza tra Disegno di Legge – presentato da un membro del governo – e Proposta di Legge – presentato da un membro del Parlamento – è, appunto, solo nella figura che presenta). La PDL Binetti è stata assegnata a una commissione a settembre 2014, senza successive modifiche.
Al momento della redazione del presente, la situazione non è ancora modificata: Tu esisti ma non sei normato e non tu non esisti. Lasciando, nei fatti, l’Osteopatia in un limbo normativo: molto interesse da parte delle istituzioni, nessun riconoscimento effettivo.
L’Osteopatia non è attualmente, quindi, una professione legalmente riconosciuta in Italia, il corso di Osteopatia, organizzato da qualsiasi Scuola privata di Osteopatia, non è abilitato a rilasciare alcun titolo avente valore legale o abilitare all’esercizio di una professione. Tutto ciò debitamente premesso, ciò che valuta la Scuola di Osteopatia è fondamentalmente la preparazione che offre.
Tra gli obiettivi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997 è fondamentale quello della possibilità di utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l’accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi sottoscrittori. Con la Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998 i Ministri delle Università di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, armonizzando l’architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa hanno affermato l’importanza della creazione di uno spazio aperto dell’istruzione superiore, attraverso la rimozione delle barriere e lo sviluppo di un quadro per l’insegnamento e l’apprendimento che rafforzi la mobilità ed una sempre più stretta cooperazione. Si è creato un sistema armonizzato con due cicli universitari principali, uno di primo e uno di secondo livello, riconosciuti ai fini dell’equiparazione e dell’equivalenza in ambito internazionale, soprattutto per il tramite dei crediti denominati ECTS. E, infine, con la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999, i Ministri di quarantasette paesi hanno ribadito quanto già nella Dichiarazione della Sorbona con l’obiettivo della promozione della mobilità mediante la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione. E nello specifico, per le professioni sanitarie, la direttiva 2005/36/CE prevede l’armonizzazione dei requisiti minimi di formazione e il c.d. riconoscimento automatico dei titoli. Ogni stato membro deve subordinare l’accesso e l’esercizio delle attività professionali suddette al possesso di un titolo di studio di formazione che garantisce che l’interessato ha acquisito, nel corso di tutta la sua formazione, le conoscenze e le competenze individuate dalla direttiva. Ogni Stato membro deve riconoscere i titoli stranieri conformi alle condizioni minime di formazione ed attribuire loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia (sistema a riconoscimento automatico).
La I.A.O.M. AISeRCO di Palermo è arrivata alla fase finale per le procedure di accreditamento presso una tra le più prestigiose Università inglesi e rilascerà ai propri studenti, oltre ai titoli intermedi universitari, il titolo finale di:
• il MSc – Master of Science in Osteopathy, il MOs – Master of Osteopathy alla fine dell’intero ciclo di studi, previa presentazione di tesi finale.
• il D.O. – Diploma di Osteopatia, sempre successivamente alla discussione della unica tesi di fine studi e al superamento dell’esame nazionale (e internazionale), che consente l’iscrizione al ROI.
Il Master of Science in Osteopathy ed il Master of Osteopathy daranno la possibilità di iscrizione al GOsC – General Osteopathic Council (Albo Professionale Inglese), dopo debito esame abilitante, e sono entrambi titoli accademici i cui crediti sono validi in tutti i paesi d’Europa e in alcuni stati aderenti al Commonwealth delle nazioni.